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SERVIZI COMPUTABILI AI FINI DELL'ACCESSO

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1) nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati;

2) nelle scuole italiane all’estero, previo certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri;

3) Le assenze con retribuzione, anche se ridotta e le assenze senza retribuzione, ma valide ai fini giuridici ai sensi della normativa vigente (Es: congedo maternità) sono equiparate a servizio effettivo;

4) il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”;

5) Il servizio svolto entro il 31.12.1999 nelle scuole statali alle dipendenze dei comuni o delle province in quanto equiparato;

6) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio svolto nella medesima qualifica;

7) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile prestati NON in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizi prestati alle dirette dipendenze di amministrazioni statali;

8) Il servizio part-time svolto entro l’a.s. 2003-2004 riduce il punteggio in proporzione alla quota di orario svolto;

9) Il servizio svolto in qualità di Facenti Funzione (EX DSGA) quale servizio specifico nel profilo professionale di assistente amministrativo;

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